Grazie alla sua lunga esperienza da dottore commercialista e revisore dei conti per aziende operanti in diversi settori, Paolo Boffa ha sviluppato conoscenze approfondite nell’ambito della normativa fiscale relativa a superbonus ed ecobonus.

Durante la tavola rotonda di AVANGARD dal titolo “La Casa del Consumatore Intelligente”, Boffa ha condiviso il suo pensiero in merito alla tendenza, da parte delle autorità competenti, di responsabilizzare il cittadino in merito alle iniziative volte all’ efficientamento energetico.

Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite il dott. commercialista Paolo Boffa e ne approfittiamo per fargli subito la domanda cruciale: in base alla sua esperienza in fatto di ecobonus e incentivi per le rinnovabili, che idea si è fatto?

Molti hanno l’impressione che si siano smarriti gli obiettivi di fondo, soprattutto a causa delle distonie in cui il nostro Paese sta affrontando la transizione ecologica.  A che punto siamo?

 

Bella domanda. Diciamo che, nell’ambito delle operazioni avviate per cercare di migliorare l’utilizzo delle fonti di energia alternative, dal punto di vista fiscale siamo il Paese del “vorrei ma non posso”.

Abbiamo lo stesso problema che denunciava anche il dott. Vantangoli riguardo al 5G: il “gioco delle tre scimmiette” tra “non so”, “vedremo” e “non è mia competenza”.

I ministeri competenti manifestano la loro incapacità di provvedere in maniera logica a una normativa di settore, demandando controlli alle professionalità al di fuori degli organismi pubblici, salvo non fidarsi, tornare indietro e fissare ulteriori paletti e parametri che scoraggiano tutti coloro che vogliono investire in forme alternative di energia, sia da un punto di vista industriale che domestico, per migliorare l’efficienza energetica delle proprie case o anche delle proprie strutture produttive.

Immagino si riferisca al DL. 157- 2021 del novembre 2021.

Esattamente. Vorrei ricordare che questo interviene in un momento di grande incertezza sul rinnovo di tutti i bonus che oggi sappiamo essere esistenti per il 2022 (alcuni anche per il 2023).

Di fatto le aziende che intendevano investire nel settore di domotica ed ecobonus non sapevano, fino al 11 novembre 2021, se questo tipo di apparecchiature avrebbe potuto usufruire di bonus fiscali e quindi se avrebbero ottenuto degli incentivi per la messa in opera a favore degli utenti.

E cosa dice questo decreto?

Il provvedimento in questione, nell’estendere i bonus già esistenti, di fatto inizia però a fissare dei paletti.

A questo punto facciamo un piccolissimo excursus indietro; la normativa emanata l’11 novembre si riallaccia al cosiddetto “decreto rilancio” del 2020, il quale si pensava potesse dare un cambio di direzione a quelli che erano gli orientamenti in termini di politiche industriali del Paese e di conseguenza portare anche una maggiore attenzione verso le fonti rinnovabili e i bonus di carattere ecologico.

In realtà quella misura si è manifestata come una misura di emergenza, prevista per consentire il rilancio di determinati settori industriali in un momento di grande crisi e fermo produttivo causato dalla pandemia. Non si trattava quindi di nulla di organico e programmato.

Ecco, in quel momento si doveva stabilire se rinnovare tutti i bonus creati dal “decreto rilancio”. Questi sono stati rinnovati con una serie di limiti particolarmente vincolanti. 

Ci fa qualche esempio di questi vincoli?

Innanzitutto per il Superbonus è stata prevista l’estensione del visto di conformità per qualunque tipo di utilizzo della detrazione (mentre prima in alcuni casi non era obbligatorio).

L’unica eccezione si verifica nel caso in cui il contribuente presenti in prima persona, attraverso i canali telematici dell’Agenzia Delle Entrate, la dichiarazione dei redditi e si dichiari responsabile degli importi per i quali chiede di usufruire delle relative detrazioni. 

Altro punto introdotto dal decreto è quello relativo all’emanazione dei parametri per la valutazione della congruità dei prezzi.

Questo è uno dei punti di maggiori incertezze, pare.

Certo, soprattutto se pensiamo a tutti gli operatori che hanno deciso di investire nel settore specifico (dopo la pubblicazione del decreto) che da oggi in poi sono nel dubbio di avere, a partire da febbraio 2022, dei tariffari completamente diversi rispetto a quelli per i quali avevano dovuto svolgere dei piani industriali, e quindi si trovano nella difficoltà di stabilire in che modo e secondo quali termini portare avanti le proprie produzioni.

Inoltre il decreto in questione estende la necessità del visto di conformità e della valutazione della congruità dei prezzi anche a tutti gli altri tipi di interventi agevolati quindi non solo del super bonus ma anche di altri bonus, in particolare quelli legati all’efficientamento energetico. Questo vale sia che ci sia un utilizzo come contributo sotto forma di sconto, sia sotto forma di cessione del credito di imposta, sia infine che ci sia un utilizzo diretto all’interno della dichiarazione dei redditi.

Come si traduce tutto questo in termini pratici?

É come se il governo dicesse:

«Io non sono in grado di controllare se le opere verranno fatte effettivamente per produrre un efficientamento energetico oppure con un mero intento speculativo, e non sapendolo controllare, demando ai commercialisti per il visto di conformità, demando a tecnici, agli ingegneri, agli architetti ecc per quanto riguarda la congruità dei prezzi.»

Da un lato delega ma dall’altro si riserva il diritto di intervenire, è corretto?

Esatto: con l’Art. 2 del DL.  157- 2021 il governo si riserva comunque il potere di sospendere le operazioni di cessione del credito o di sconto in fattura entro 5 giorni dalla comunicazione che avviene attraverso i canali telematici dell’agenzia delle entrate.

Questa sospensione può avere una durata massima di 30 giorni, il che significa innanzitutto porre delle incertezze sull’operatività degli acquisti e quindi anche dei contratti tra gli operatori e, soprattutto, pone dei profili di rischio per quelli che sono i rapporti di natura contrattuale tra produttori e gli utenti finali che vanno ad acquisire i beni di cui sopra.

Il tratto comune che si desume dalla lettura del decreto legge e anche dalle prime due circolari che l’agenzia delle entrate ha emanato, sembra essere quello di voler affermare da parte dello Stato:

«Io non sono in grado di controllarvi, non sono in grado di dire se state facendo le cose nel modo corretto o meno ma non posso fermare quella che è l’evoluzione obbligata verso l’utilizzo di questi incentivi per l’efficientamento energetico di tutte le unità immobiliari del paese. Tuttavia, da una parte delego ai professionisti e dall’altra mi riservo la facoltà di dire che quello che il professionista ha accettato, quello che l’azienda ha prodotto e ha regolarmente installato potrebbe – a mio insindacabile giudizio – essere non valido e suscettibile di sospensione e di fermo rispetto alle operazioni di concessione del bonus.»

Quindi lei, come diceva anche il Prof. Livio De Santoli, trova che ci sia ancora da fare molta chiarezza al riguardo?

Ritengo che questo sia un modo pessimo di procedere che dia un’enorme incertezza al settore. Sicuramente non ottiene il risultato di incentivare né le aziende che vogliono produrre né soprattutto tutti gli utenti finali.

In pratica stiamo entrando in un mondo nel quale lo Stato concede al privato, sia all’utente finale sia al professionista (commercialista, all’architetto, all’ingegnere) di sburocratizzarsi, fermo restando che anche dopo tutti questi controlli ci potrebbe essere un ulteriore controllo da parte delle autorità competenti.

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